Studio professionale Domenico Di Raimondo

Nell'ordinamento italiano la perizia stragiudiziale è l'analisi tecnica di una particolare si-tuazione redatta da un esperto in una determinata disciplina non giuridica (quale può essere un ingegnere, un architetto, un perito industriale, un geometra, un medico, ecc.), richiesta fuori da una vertenza giudiziaria, per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno) o per attestare la verità riguardo a una questione tecnica (come ad esempio la conformità di un bene a specifiche norme).
Si ha una perizia asseverata se il perito ne conferma la certezza dei contenuti "sotto la propria personale responsabilità", attestandone, con una dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.
Si ha, invece, una perizia giurata (o asseverata e giurata) quando la stessa, oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un’ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace o dinnanzi a un notaio
Si ha perizia semplice quella che non è né asseverata né giurata.
Nel caso che la perizia stragiudiziale sia elaborata per derimere una questione tecnica essa deve contenere elementi di “Individuazione dei difetti e/o vizi, accertamento e stima dei danni, determinazione delle cause e quantificazione dei rimedi”; quando richiesto elementi per ricostruire le modalitè e/o la dinamica degli avvenimenti.
Si riporta il seguente elenco di incarichi ricevuti che sono da ritenersi parziali e indicativi a qualificare le differenti esperienze di lavoro:

La perizia di stima consiste in un elaborato composto da un testo articolato, con parti nu-meriche, nonché grafici e immagini, redatta al fine di rappresentare una completa ed esaustiva descrizione del bene considerato e valutarne, di conseguenza, la sua natura economica-commerciale.
Nella perizia di stima (riferito a un immobile o a un compendio immobiliare) sono riportate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (struttura portante, materiali, ubicazione, carico di resistenza, valori termici, estremi della concessione edilizia, estremi di identificazione catastale, certificati di agibilità o di abitabilità, età dalla sua realizzazione, qualità delle rifiniture, servizi pubblici in zona, ecc.).
È indicato, inoltre, la scelta e la rappresentazione del criterio di stima utilizzato.
Si riporta il seguente elenco di incarichi ricevuti di incarichi ricevuti che sono da considerarsi parziali e indicativi a qualificare le differenti esperienze di lavoro: La perizia in ambito dell’Ingegneria delle assicurazioni comporta il definire il perito assicurativo in quanto figura centrale in questo particolare e significativa disciplina. Istituito come ruolo specifico da una normativa del 1992 il perito valuta i danni, stabili-sce i conseguenti risarcimenti (l'attività professionale volta all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria) ed effettua anche le consulenze in base alle quali il costo dei premi delle assicurazioni può subire una variazione.
Professionalità e trasparenza devono quindi essere certificate affinchè si possa operare con la qualifica di perito assicurativo; a questo scopo, i periti sono iscritti in un albo professionale, per accedere al quale devono essere in possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore.
Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 - convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 - ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a CONSAP SpA alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP.
La CONSAP SpA svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei “rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.
L'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Tutto questo permette di garantire l’indipendenza e l’estraneità del perito rispetto alle parti coinvolte nell'esito della perizia; la sua figura viene, infatti, considerata come quella di un libero professionista che in qualità di esperto deve valutare l'entità dei danni conseguenza di un sinistro e del risarcimento necessario.
È importante distinguere fra i periti assicurativi propriamente detti, iscritti al su citato albo, da tutta una serie di esperti (tecnici, meccanici o ingegneri) in particolari settori, che possono essere convocati in fase di perizia.